In afferenza ai numerosi casi di contagio da HCV, HBV, HIV derivanti da trattamento medico ascrivibile a :

    • operazione chirurgica con trasfusione di sangue ;

    • operazione chirurgica senza trasfusione di sangue ;

    • trasfusione di sangue o emoderivati in genere ;

è possibile attivare idonea procedura per l'ottenimento di :

    1. un indennizzo "una tantum" che da luogo alla erogazione di un  emolumento pensionistico ex L 210/91;

    2. idoneo procedimento giudiziario per il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, sia per il contagiato sia per i prossimi congiunti.

Le ipotesi risarcitorie sopra specificate sono state definite da leggi predisposte al fine di sanare le numerose posizioni attualmente attive sul territorio nazionale , oltre che da numerose sentenze della Corte di Cassazione che ha affrontato il fenomeno sotto i numerosi e delicati aspetti .

Le procedure di cui ai punti a) e b) vengono attivate parallelamente , la prima con iniziale domanda amministrativa da presentarsi presso la ASL competente a cui in caso di mancato riscontro nel termine di 120 giorni fa seguito idonea azione legale a mezzo ricorso da depositarsi presso il giudice del lavoro competente nel distretto territoriale del luogo ove è avvenuto il contagio . La seconda procedura solo dopo attenta valutazione del caso e redazione di idonea CTP comprovante il nesso di causalità tra trattamento medico e contagio , viene attivata a mezzo di atto di citazione depositato presso la cancelleria del magistrato ordinario ( Giudice Unico ) .

In entrambe le procedure la controparte e rappresentata dal Ministero della Salute in persona del ministro pro tempore .

In ogni caso le  procedure di carattere  giudiziario verranno attivate solamente dopo aver esperito tutti i tentativi finalizzati ad una rapida risoluzione stragiugiale del caso .

 

Cosa dicono i nostri clienti?

 

Ho finalmente posto fine ad una causa legale che durava da molti anni.

 

Un altro cliente soddisfatto