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Normativa

Indennizzi legge 210

Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio 4 della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.

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Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l’Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

Che cosa è l'indennizzo

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59. 
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

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Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043. 
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.

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