Danni da errore del medico

L'errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata (anche causata eventualmente da una diagnosi non corretta) che comporta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. L'errore legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno e comporta per il medico anche il rischio di una sanzione penale. La richiesta di risarcimento va inviata al medico, alla struttura sanitaria e (in caso di trattamenti presso una struttura pubblica) anche all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

  • che cosa è la mal pratica medica ;

  • i soggetti responsabili ;

  • come tutelarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico ;

  • cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento del danno ;

  • la responsabilità penale del medico ;
     

Che cosa è la Mal Pratica Medica

Si parla di errore medico quando una scelta terapeutica del sanitario procura al paziente non un beneficio ma un danno, causando un peggioramento delle sue condizioni di salute che non dipende dal normale decorso della malattia ma dall?intervento eseguito.
Si tratta di un principio generale che vale sia quando ci si trova di fronte ad una operazione chirurgica eseguita in modo non corretto, sia quando si va ad esaminare la somministrazione di farmaci senza considerare, ad esempio, che l'assunzione di una determinata medicina associata ad altri farmaci può causare delle complicazioni.

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La casistica, in ogni caso, è molto ampia e comprende (a titolo di esempio) le conseguenze negative che derivano:

  • da una diagnosi sbagliata;

  • da una diagnosi ritardata (se il ritardo complica o pregiudica le condizioni di salute del paziente);

  • da una omessa effettuazione di esami che avrebbero potuto chiarire meglio le condizioni di salute del paziente;

  • da un intervento chirurgico eseguito in modo errato;

  • da una cattiva gestione delle cure successive ad un intervento.
     

In queste ipotesi il paziente vittima dell'errore può in ipotesi richiedere il risarcimento del danno in tutte le sue forme (danno alla salute, rimborso delle spese sostenute ecc).

 

I soggetti responsabili

Il risarcimento del danno può essere richiesto innanzitutto al medico che ha eseguito l?intervento, effettuato la diagnosi ecc., in quanto soggetto che in via principale avrebbe dovuto eseguire in modo corretto la propria attività.
La richiesta può essere anche rivolta alla struttura ospedaliera nella quale il medico opera in qualità di dipendente o di medico che opera al suo interno in regime di convenzione.
La struttura ospedaliera, in ogni caso, può essere sempre oggetto di richiesta di risarcimento in tutti i casi in cui il danno al paziente deriva dalla qualità dei macchinari che mette a disposizione dei medici con cui collabora. E ciò anche nel caso in cui il paziente abbia scelto di farsi curare in una determinata struttura ma da un professionista di sua esclusiva fiducia e scelto all?esterno della struttura stessa.
Ovviamente in caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta dovrà essere sempre inviata anche all?ASL di riferimento.

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Come tutelarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico

Il paziente che sospetta che il peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di una terapia sia dovuto ad un errore medico deve prima di tutto sottoporre la questione ad un medico legale con competenze specialistiche, facendosi assistere per queste operazioni da un legale.
Per fare questo deve raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alla terapia e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica.
Una volta raccolto il materiale deve sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di redigere una perizia scritta che confermerà o smentirà i dubbi del paziente.
Nel caso in cui la perizia concluda per la presenza di un errore, il danneggiato dovrà inviare una richiesta di risarcimento ai soggetti responsabili.
Una volta ricevuta la richiesta l'Ente ospedaliero o il Professionista apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi.
Il danneggiato (anche tramite il proprio legale) quindi seguirà la pratica di liquidazione che normalmente prevede una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla Compagnia.
Se la visita di riscontro conferma la presenza di un errore medico le parti potranno tentare chiudere la vertenza attraverso un accordo sull'entità del risarcimento.
Se invece la visita di riscontro escluderà la presenza di un errore molto probabilmente la Compagnia Assicuratrice non si renderà disponibile per una offerta risarcitoria.
In questo caso (così come nel caso in cui non si raggiunga un accordo sull?entità del risarcimento) si apre la possibilità per il danneggiato di rivolgersi al Giudice civile per tutelare le sue ragioni.
Tuttavia, il ricorso al Giudice deve essere necessariamente preceduto da un tentativo diconciliazione (la c.d. mediaconciliazione) che deve essere tenuto dinnanzi ad un ente di conciliazione che abbia ottenuto il riconoscimento presso il Ministero della Giustizia e che prevede necessariamente l?assistenza da parte di un avvocato.

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Cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento del danno

Il rapporto che si instaura tra il paziente, il medico e la struttura sanitaria è considerato come un contratto, anche se non è stato firmato alcun accordo scritto.
Per questo motivo il paziente che lamenta un danno dovrà provare di essersi rivolto a quel professionista e a quella specifica struttura, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un peggioramento delle proprie condizioni) a seguito di un trattamento terapeutico e specificare in cosa consiste tecnicamente l?errore del medico dimostrando che il danno dipende dall'errore.
Non è però tenuto a dimostrare che effettivamente l'errore che lamenta è stato effettivamente compiuto.
Toccherà infatti al professionista provare di avere agito correttamente perché in caso contrario subirà una condanna al risarcimento del danno.
 

La responsabilità penale del medico

Il comportamento del medico che colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza)  procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute per i motivi esaminati nei precedenti paragrafi, oltre a dare vita ai presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure (in caso di decesso del paziente a causa dell?errore) il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale).
La questione è stata oggetto di una importante riforma attuata nel 2012 con la c.d. Legge Balduzzi la quale ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida (previste per il trattamento di una determinata patologia) e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente (o per il suo decesso) se queste derivano da una colpa lieve.
La riforma ha generato alcune questioni interpretative che solo recentemente sono state affrontate dai Giudici. In particolare, si è precisato che le linee guida, per poter avere l'effetto di evitare al medico la sanzione penale, non devono essere ispirate a logiche di economicità nella gestione della struttura, ma devono indicare standard per la diagnosi e le successive terapie secondo il criterio della migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente.
In ogni caso, resterà fermo il dovere di risarcire il danno. La norma, infatti, riguarda unicamente la responsabilità penale.